Prestiti con garanzia dello Stato - Punto 3.2 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato concesse entro il 31/12/2020.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.
Le condizioni agevolative riguardano le sole operazioni che rispettino i seguenti requisisti:
- l’operazione finanziaria è finalizzata al sostegno di liquidità o investimenti;
- la durata del prestito non è superiore a 6 anni;
- l’importo dell’operazione finanziaria, sommato agli importi di altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, non può superare, in alternativa:
- il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019;
- i limiti di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiari, mediante apposita autocertificazione, (contenuta nel modulo di richieste della garanzia diretta o della riassicurazione del Fondo – c.d. Allegato 4), che:
- l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un’adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell’epidemia di COVID-19 o ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020.
Interventi del fondo di garanzia PMI per le operazioni finalizzate alla rinegoziazione o al consolidamento
La possibilità di richiedere l’intervento del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo è prevista anche per tutte le operazioni finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento (su stessa banca o banca diversa) dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale (sia già garantiti che non garantiti), con coperture pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, purché l’operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1, e conceda un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.
Importante Comunicazione dell’Associazione Bancaria Italiana del 24/04/2020
Ecco il modulo che le piccole imprese e i professionisti devono compilare e trasmettere alla banca per chiedere il prestito fino a 25.000,00 € garantito dallo Stato al 100%.
L’importo effettivo di tale finanziamento, comunque non superiore a 25.000,00 €, non potrà eccedere il 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.
Coloro che si sono costituiti dal 2019 – e che quindi non hanno ancora bilanci chiusi o dichiarazioni dei redditi – dovranno attestare i ricavi presentando un’autocertificazione o altra idonea documentazione.
Il modulo interamente compilato, timbrato e firmato deve essere trasmesso alla banca con una e-mail, anche non certificata, allegando il documento di identità del richiedente.
Si ricorda che:
- Siamo comunque in presenza di un prestito e non di un contributo a fondo perduto. I soldi dovranno quindi essere restituiti come segue. Nei primi due anni si pagheranno solo gli interessi mentre nei quattro anni successivi si pagheranno rate di ammortamento (capitale + interessi);
- Il prestito non è a tasso zero. Il tasso d’interesse applicato si basa su una complessa formula. Attualmente, secondo la stampa finanziaria, tale tasso si aggira intorno all’1,20%.
Principali avvertenze per la compilazione del modulo:
- Verificare che il documento di identità del richiedente – da allegare alla pratica – non sia scaduto;
- Leggere con grande attenzione tutti gli obblighi e le condizioni che il richiedente si assume firmando il modulo;
- Inserire correttamente i dati richiesti, per evitare errori che possono generare complicazioni in sede di eventuale controllo;
- Si consiglia quindi di procurarsi una visura Camerale aggiornata della propria azienda e di fare riferimento ai dati in essa contenuti, durante la compilazione del modulo;
- Prestare attenzione alla compilazione della tabella inserita nel modulo riguardante gli eventuali aiuti di stato ottenuti dal richiedente.